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Decreto MIUR 27.06.2013, n. 572

Graduatorie ad esaurimento-Aggiornamenti iscritti con riserva.

Art. 3 - Norme specifiche per i docenti che si sono abilitati in altri Stati membri dell'UE

1. Ai docenti già iscritti a pieno titolo in graduatoria, che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell'Unione Europea e formalmente riconosciuta con Decreto Ministeriale di equipollenza, è rideterminato, previa domanda da presentarsi secondo le modalità e i termini di cui al successivo art. 6, il punteggio già conseguito per il titolo di accesso, ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento (allegato 2). A tal fine dal Decreto ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza, deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi svolti presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ai COBASLID, ai corsi biennali di II livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale e di strumento nella scuola media o ai corsi finalizzati al conseguimento della Laurea in Scienze della Formazione primaria.

2. Resta inteso che l'attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A4 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento (allegato 2) comporterà la decurtazione dell'eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria dei corsi abilitanti, così come previsto al punto B3 lett. c) della suddetta Tabella dei valutazione dei titoli.

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