Delibera CiVIT 27.06.2013, n. 46
In tema di efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013.
La Commissione
Rilevato che sono pervenuti i seguenti quesiti in ordine alla efficacia nel tempo delle norme su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico:
1. Nota del 24 maggio 2013 del Segretario generale del Comune di Pesaro, in merito all'applicabilità delle disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.39/2013.
2. Nota del 2 maggio 2013 del Direttore generale dell'UPI, con la quale si chiede alla Commissione un parere in ordine all'interpretazione delle norme del d.lgs. n. 39/2013 relative all'incompatibilità degli incarichi. In particolare si chiede "se l'incompatibilità sopravvenuta debba portare alla decadenza dell'incarico o se debba prevalere il principio del tempus regit actum, per il quale gli incarichi in essere andrebbero a scadenza con la normativa previgente in tema di incompatibilità".
3. Nota in data 30 maggio 2013, con la quale il Comune di Canegrate (Milano) chiede il parere della Commissione in ordine all'applicabilità dell'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 39/2013 "alle situazioni già consolidate" al momento della data di entrata in vigore della norma.
4. Nota del 21 maggio 2013 del Segretario generale della Città di Massafra, con la quale si chiede "se le cause di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni", di cui al d.lgs. n. 39/2013, "abbiano effetto retroattivo".
5. Nota del 24 maggio 2013 di un consigliere della Provincia di Lecce, con la quale si chiede alla Commissione "se le cause di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 (...) si applicano agli incarichi ricoperti dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto (...) oppure se i predetti motivi di incompatibilità debbano essere contestati, con l'entrata in vigore della norma in questione, a prescindere dalla data d
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