Decreto legge 21.06.2013, n. 69
Titolo I - Misure per la crescita economica
Capo I - Misure per il sostegno alle imprese
1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza, nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti, provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi alle attività in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione e dei fondi strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e alla pesca e alla realizzazione dei programmi nazionali per le riforme comunque finanziati attra-verso il bilancio dell'Unione europea 18 .
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti e le Amministrazioni interessati inseri-cono nei sistemi di valutazione delle performance individuali dei propri dirigenti obiettivi connessi all'accelerazione dell'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per gli investimenti nella coesione e nelle riforme.
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