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Decreto legge 21.06.2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50)

Titolo II - Semplificazioni

Capo I - Misure per la semplificazione amministrativa

Art. 41 ter - Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo

1. Alla parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché silos per i materiali vegetali»;

b) dopo la lettera v) è inserita la seguente:

«v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas»;

c) alla lettera z), la parola: «potenzialmente» è soppressa;

d) dopo la lettera kk) sono aggiunte le seguenti:

«kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.

kk-ter) Frantoi».

2. Alla parte II dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

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