IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 21.06.2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50)

Titolo II - Semplificazioni

Capo I - Misure per la semplificazione amministrativa

Art. 49 quater - Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa

1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ll'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il 30 giugno 2016, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministrazione, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2016, nel limite massimo di 150 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della CRI di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili , anche a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie, alla data del 31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non più necessarie per le finalità originarie, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata. 67

2. All'erogazione della somma di cui al comma 1 si provvede a seguito:

a) dell'approvazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'articolo

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.