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Decreto legge 21.06.2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50)

Titolo II - Semplificazioni

Capo II - Semplificazione in materia fiscale

Art. 52 - Disposizioni per la riscossione mediante ruolo

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente: «1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.»;

2) al comma 3, alinea, le parole «di due rate consecutive» sono sostituite dalle seguenti «, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive»;

b) all'articolo 52:

1) al comma 2-bis le parole: «e 79,» sono sostituite dalle seguenti: «, 79 e 80, comma 2, lettera b),»;

2) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

«2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto dell

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