IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 21.06.2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50)

Titolo III - Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile

Capo I - Giudici ausiliari

Art. 67 - Durata dell'ufficio

1. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni.

2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'articolo 63, comma 2.

3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.