Decreto legge 21.06.2013, n. 69
Titolo III - Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile
Capo I - Giudici ausiliari
1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.
2. Ai giudici ausiliari è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2. Quando il provvedimento è costituito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennità è dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto. 89
3. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.
4. L'indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
comma così modificato dall'art. 1, comma 782, lettera c), L. 28 dicembre 2015, n. 208.
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