IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 21.06.2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50)

Titolo III - Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile

Capo I - Giudici ausiliari

Art. 72 - Stato giuridico e indennità

1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari.

2. Ai giudici ausiliari è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2. Quando il provvedimento è costituito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennità è dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto. 89

3. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.

4. L'indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

89

comma così modificato dall'art. 1, comma 782, lettera c), L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.