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Decreto legge 21.06.2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (G.U. 21.06.2013, n. 144 - S.O. n. 50)

Titolo III - Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile

Capo IV - Misure processuali

Art. 77 - Conciliazione giudiziale

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

«Art. 185-bis (Proposta di conciliazione del giudice). - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice»;

b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa»; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola «transattiva» sono aggiunte le parole «o conciliativa».

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