Decreto legge 21.06.2013, n. 69
Titolo III - Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile
Capo VI - Disposizioni in materia di concordato preventivo
1. All'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «ultimi tre esercizi» sono aggiunte le seguenti «e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.».
2. All'articolo 161, settimo comma, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «sommarie informazioni» sono aggiunte le seguenti: «e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato».
3. L'articolo 161, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: «Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo
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