Decreto legge 21.06.2013, n. 69
Titolo III - Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile
Capo VIII - Misure in materia di mediazione civile e commerciale
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa»;
0b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza»;
a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita
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