Ordinanza Ministero della salute 26.06.2013
Formula iniziale
Il Ministro della Salute
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora Ministro della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi»;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'8 novembre 2012, n. 189, ed in particolare l'art. 7, commi 1 e 3, che, modificano i commi 1 e 2 dell'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, introducendo il divieto di vendita di prodotti del tabacco ai minori di anni 18;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità - C.S.S. -, reso nella seduta del 19 gennaio 2011, nel quale è rappresentato che mancano le conoscenze relative agli effetti sulla salute umana dei componenti organici e dei prodotti per la vaporizzazione utilizzati nella maggior parte dei sistemi elettronici, alternativi al fumo di sigaretta:
Considerato che nel predetto parere il C.S.S. ha
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