Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 26.07.2013, n. 33
Norme in materia di trattamento economico dei Ministri e Sottosegretari di Stato e misure dell'indennità ex lege n. 418/99 per il 2013.
L'art. 3, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2013, n.85, ha disposto che i componenti del Parlamento che assumono le funzioni di membri del Governo non possono cumulare il trattamento previsto dall'art.2 della legge n. 212/1952 (stipendio e indennità integrativa speciale spettante ai Ministri e Sottosegretari di Stato) con l'indennità parlamentare di cui alla legge n. 1261/1965 ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 165/2001.
In sede di conversione del predetto decreto legge il comma 1-bis del medesimo art. 3 ha esteso il divieto di cumulo anche ai componenti del Governo non parlamentari, con riferimento all'indennità di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 418/1999. Tali figure non possono, quindi, cumulare il trattamento stipendiale previsto dalla citata legge n. 212/1952 né con la predetta indennità né con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato, se dipendenti pubblici, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1 della richiamata legge n. 418/1999.
Conseguentemente la corresponsione del trattamento di cui alla più volte menzionata legge n. 212/1952 va sospesa con decorrenza 22 maggio 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 54/2013) per i membri della compagine governativa parlamentari e con decorrenza 20 luglio 2013 (data di entrata in vigore della relativa legge di conversione n. 85/2013) per quelli non parlamentari, salva per gli interessati la possibilità di optare per il mantenimento di tale trattamento, fermi restando i sopraindicati divieti di cumulo.
Ciò posto, con specifico riferimento ai membri del Governo non parlamentari, con la presente circolare si comunica, altresì, che l'importo dell'indennità di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 418/1999, così come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2013, è il seguente:
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