Ipotesi CCNI MIUR 15.05.2013
Titolo III - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art. 19 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del 12.02.2009:
I. Personale con gravi motivi di salute:
a) Emodializzati (art. 61 della Legge 270/82);
a1) Non vedenti
II. Personale trasferito d'ufficio negli ultimi nove anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
b) Personale A.T.A. che, a partire dall'anno scolastico 2005/2006 e/o successivi, chieda il rientro nella scuola di precedente titolarità in quanto trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero trasferito d'ufficio (senza aver presentato domanda) nell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato; nel caso di concorrenza prevale l'istanza del personale A.T.A. già appartenente allo stesso profilo professionale o, per gli assistenti tecnici, alla stessa area.
III. Personale con disabilità e personale bisognoso di particolari cure
c) Personale A.T.A. con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
d) Personale A.T.A., non necessariamente disabile, che necessita, per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto
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