Circolare MIUR 14.05.2013, n. 15
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Collocamento fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi; università e altri istituti di istruzione superiore.
Circolare 14 maggio 2013 n. 15: Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10. Collocamento fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso: enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti; associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi; università e altri istituti di istruzione superiore.
1) Premessa
Le recenti disposizioni, legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), orientate al contenimento della spesa, sono intervenute a ridimensionare numericamente il personale docente e dirigente destinato a coprire le esigenze dei settori cui attiene la normativa in oggetto, si è pertanto data attuazione ai commi 57 e 58 della sopra citata legge con il D. I. n. 336 del 24.04.2013. Si riepilogano pertanto numericamente i contingenti di riferimento previsti in applicazione della normativa in esame:
1) il numero dei docenti e dirigenti scolastici da poter assegnare alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, è fissato nel limite massimo di 50 unità (anziché 100)
2) il numero dei docenti e dirigenti scolastici da poter assegnare presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 comma 8, secondo periodo, non ha subito variazioni e corrisponde pertanto a 100 unità.
L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8, nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto legislativo n. 297/94, ad eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha introdotto sostanziali modifich
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