CCNI MIUR 11.03.2013
Titolo II - Sezione personale docente
1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.
2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell'articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell'ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d'ufficio con punti zero.
Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d'ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase - ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi pa
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