CCNI MIUR 11.03.2013
Titolo II - Sezione personale docente
Capo I - Determinazione delle disponibilità per i movimenti
1. Ai fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra e di ruolo, che possono essere effettuati per ogni singola provincia e per ciascuna classe di concorso, dal numero complessivo delle cattedre e dei posti dell'organico di diritto, ivi compresi quelli attivati presso i Centri Territoriali, quelli delle dotazioni organiche provinciali e quelli delle D.O.S. della scuola secondaria superiore, debbono essere detratti i seguenti valori:
a) totale dei docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi i docenti di ruolo titolari delle dotazioni organiche provinciali e i docenti di ruolo ancora in attesa di sede definitiva che otterranno la sede nel corso delle operazioni di mobilità disciplinate dal presente contratto;
b) totale dei docenti non licenziabili, ai sensi degli artt. 43 e 44,della legge 270/1982.
c) numero dei posti o cattedre del contingente riservato al concorso per gli anni scolastici precedenti a quello per il quale dovranno essere disposti i movimenti qualora detti posti o cattedre non siano stati effettivamente coperti per nuova nomina 18 .
2. Nel disporre i trasferimenti nell'ambito della provincia dalle classi di concorso a posti di sostegno e viceversa deve essere salvaguardato un numero di posti necessario alla sistemazione del personale di cui ai punti b), c), del comma 1 del presente articolo.
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