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CCNI MIUR 11.03.2013

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2013/2014.

Titolo II - Sezione personale docente

Capo III - Perdenti posto

Art. 24 - Trattamento dei perdenti posto nella scuola secondaria di I e II grado ed artistica

A) docenti titolari sull' organico di sede degli istituti

1. L'insegnante, titolare su posto-sede, individuato come perdente posto sul proprio organico sulla base della graduatoria formulata dal capo d'istituto ai sensi del presente contratto, può partecipare ai trasferimenti a domanda.

2. Il perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda, ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento secondo le modalità indicate al successivo comma 5.

3. In entrambi i casi esso partecipa alle operazioni di trasferimento con le modalità ed i punteggi previsti per i movimenti a domanda.

4. In caso di accoglimento della domanda condizionata il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio. Il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità , prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate. Per i docenti di scuola secondaria di II grado, che nella stessa domanda indicano

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