Decreto MIUR 25.03.2013, n. 81
1. All'articolo 15:
a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "sono in possesso dei requisiti previsti dal" sono inserite le parole "decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal"; le parole "modifiche e integrazioni" sono sostituite dalla parola "modificazioni";
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all'attivazione dei percorsi formativi previsti dall'articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a);";
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
"1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purché sedi di dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonché i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.
1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti a
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