Decreto MIUR 26.03.2013
2.1. In applicazione dell'art. 4, commi 69 e 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è di quattrocento alunni. Limitatamente alla determinazione dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di Dsga, sono definite istituzioni scolastiche "normodimensionate". Nella tabella "F", sono indicate le consistenze regionali della dotazione organica di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga).
2.2. È fatto divieto di istituire posti del profilo professionale di Dsga in organico di diritto tra istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni, ciascuna, inferiore ai limiti di cui al comma 1.
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