Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33
Capo III - Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 91
Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.