Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33
Capo IV - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. 92
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: 93
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo; 94
[b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente 95 .]
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.