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D.P.R. 28.03.2013, n. 80

Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. (G.U. 04.07.2013, n. 155)

Art. 1 - Definizioni e soggetti

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) S.N.V.: Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. L'S.N.V. è costituito dai seguenti soggetti:

a) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286;

b) Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) contingente ispettivo: contingente di dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero, che svolgono l'attività di valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto.

3. Concorrono, altresì, all'attività di valutazione:

a) la conferenza: conferenza per il coordinamento funzionale dell'S.N.V., di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto;

b) i nuclei di valutazione esterna: nuclei costituiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

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