Nota MIUR 22.03.2013, prot. n. 2932
Chiarimenti supplenze personale ATA.
Pervengono a questa Direzione generale numerosi quesiti sull'opportunità di riconoscere il servizio ai soli fini giuridici al personale ATA inserito nelle graduatorie, che avrebbe avuto diritto alle nomine su posti attualmente ricoperti, invece, da personale titolare di contratti fino all'avente diritto ex art. 40 legge 449/97 e inserito nelle graduatorie di istituto.
In considerazione del ritardo della procedura di transito dei docenti inidonei nel profilo ATA, si ravvisa l'opportunità che, in sede di conciliazione con gli Uffici scolastici territoriali o presso le Direzioni provinciali del lavoro, venga riconosciuta la validità del servizio, ai soli fini giuridici, a coloro i quali si trovavano in posizione utile per il conferimento di supplenza annuale o temporanea.
Si precisa, infine, che al personale ATA che abbia avuto una supplenza annuale negli anni scolastici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 e non abbia usufruito nell'a.s. 2011/12 dei benefici del salva-precari perché titolare di contratto fino al 30 giugno deve essere riconosciuto il relativo punteggio per i mesi di luglio e agosto 2012.
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