Ordinanza MIUR 13.03.2013, n. 9
Titolo III - Personale educativo
1. Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate per non più di tre province entro i termini fissati dall'art. 2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
2. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in conformità agli allegati A) e B).
3. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposito spazio del modulo-domanda.
4. Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del comune o della provincia.
5. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi, rispettivamente, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.
6. Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.
7. Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell'apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza.
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