Ordinanza MIUR 21.03.2013, n. 199
1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e sono relative agli ambiti territoriali della regione e della diocesi.
2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l'attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l'insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'ordinario diocesano competente per territorio.
3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'ordinario della diocesi richiesta.
4. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'art. 37 bis, c. 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.
6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è tr
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