Circolare INPS 15.11.2013, n. 159
Sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 - Estensione del diritto al congedo di cui all'art. 42, comma 5, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 a parente o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave.
1. Premessa
La Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l'affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, in violazione degli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, 4° comma, della Costituzione.
Con le pronunce additive contenute nelle precedenti sentenze n. 233 dell'8 giugno 2005, n. 158 del 18 aprile 2007 e n. 19 del 26 gennaio 2009, la Corte aveva già progressivamente esteso il novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario di cui al citato art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sottolineando che la ratio del beneficio in esame consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza del disabile grave in ambito familiare e nell'assicurargli continuità nelle cure.
Il rispetto dei predetti principi costituzionalmente espressi ed una prospettiva di sussidiarietà hanno indotto la Consulta a valorizzare la famiglia anche come strumento di attuazione di interessi generali, quali il benessere della persona e l'assistenza sociale in un'ottica di solidarietà interpersonale.
La Corte costituzionale afferma, nella pronuncia in argomento, che il testo attualmente in vigore dell'art. 42 sopracitato, come modificato dal decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011 ha, da un lato, ampliato la platea dei soggetti a cui è riconosciuto il diritto alla fruizione del beneficio, e, dall'altro, ha individuato,
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