Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 12.11.2013, n. 44
Artt. 11 ed 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (G.U. Serie Generale n. 254 del 29 ottobre 2013 - Suppl, Ordinario n. 73). - Art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. Serie Generale n. 255 del 30 ottobre 2013). Schema di Istanza dei lavoratori c.d. salvaguardati.
Paragrafo I: D.L. n. 102/2013, artt. 11 e 11-bis
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 254 del 29 ottobre 2013 - Suppl. Ordinario n. 73, il testo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici".
Il D.L. n. 102/2013 in questione riporta, agli artt. 11 e 11-bis, le condizioni necessarie affinché le categorie di lavoratori negli stessi indicate possano accedere ai benefici pensionistici all'uopo previsti.
In particolare, ai sensi del summenzionato art. 11 "Modifica all'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative" per la parte di competenza degli Uffici territoriali di questo Ministero, i soggetti interessati, nel limite di 6.500 unità, risultano essere quelli individuati nei lavoratori cessati ai sensi del novellato articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 limitatamente, per la precisione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, ferme restando le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.