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Decreto MIUR 05.11.2013, n. 906

Sicurezza edifici scolastici-Finanziamenti

Art. 2 -

1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad avviare le procedure di gara, con pubblicazione del relativo bando, ovvero di affidamento dei lavori. Gli enti medesimi danno comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'avvenuto affidamento dei lavori entro 15 giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

2. In caso di mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014, l'assegnazione viene revocata con decreto e le relative risorse, nonché le eventuali economie di spesa comunque resesi disponibili all'esito delle procedure di gara, sono contestualmente assegnate agli interventi che seguono nell'ordine della graduatoria.

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