Decreto MIUR 22.11.2013, n. 45
1. Gli Atenei e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell'art. 15 commi 1 ter e 16 bis del DM 249/10, i percorsi speciali abilitanti.
2. Gli Uffici Scolastici Regionali, ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.D.G. 58/2013, trasmettono l'elenco degli ammessi ai corsi agli Atenei e alte Istituzioni A.F.A.M., che provvedono, d'Intesa con i Direttori regionali, ad assegnare i candidati alle varie sedi individuate nei rispettivi territori per l'attivazione dei corsi.
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