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Decreto MIUR 10.10.2013, n. 267

Procedura di cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 1° agosto 2013. (G.U. 13.11.2013, n. 266)

Art. 5 -

1. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, dopo il ricevimento - entro i termini e con le modalità fissati dal precedente art. 4 - delle attestazioni previste dall'art. 3, verificata la relativa regolarità e completezza provvede alla conseguente assegnazione dei rispettivi importi direttamente a favore delle scuole individuate come destinatarie degli interventi edilizi.

2. Il finanziamento è assegnato, fino a concorrenza delle somme rispettivamente disponibili su ciascuno dei capitoli di bilancio indicati in premessa, sulla base dello stretto ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, come risultante dalla data e dall'orario indicati nella trasmissione di posta certificata prevista dal precedente art. 4. L'elenco degli ammessi al beneficio sarà consultabile sul sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it).

3. Successivamente, le scuole, di cui al comma 1 del presente articolo, provvederanno al concreto trasferimento al competente Ente locale del finanziamento assegnato, per l'importo e le finalità previsti, previa acquisizione della documentazione giustificativa all'uopo fornita da quest'ultimo secondo le indicazioni date da questa Direzione Generale politica finanziaria e bilancio, dandone contestuale comunicazione al Ministero dell' istruzione università e ricerca al recapito di cui al precitato art. 4.

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