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Decreto MIUR 10.10.2013, n. 267

Procedura di cofinanziamento di interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 1° agosto 2013. (G.U. 13.11.2013, n. 266)

Art. 7 -

1. I soggetti beneficiari, che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali è stata disposta la conseguente erogazione, entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun intervento finanziato, dovranno inviare al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, all'indirizzo e con le modalità di cui al precedente art. 4, apposita relazione conclusiva, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dovrà essere fornita adeguata attestazione del puntuale utilizzo per le previste finalità dei contributi assegnati, della contabilità finale e dei risultati ottenuti, allegando, infine, il certificato di regolare esecuzione dei lavori vistato dai competenti organi tecnici.

2. Qualora i contributi assegnati per interventi in favore delle istituzioni scolastiche risultino superiori alle reali necessità di spesa in rapporto agli interventi realizzati, la differenza può permanere nei bilanci delle scuole assegnatarie, per interventi in materia di sicurezza inerenti iniziative nazionali definite da questo Ministero.

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