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Documento MIUR 29.10.2013

Convenzione tra la Direzione Generale per il Personale scolastico e la Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione.

Art. 7 -

Al Corso di formazione, di cui all'articolo 1, sono ammessi i docenti delle scuole statali, facenti parte delle classi di concorso in esubero, in misura prossima alle 100 unità. Al termine del Corso di formazione le Università rilasciano ai docenti corsisti attestazione del titolo di specializzazione, conseguito a seguito del superamento di una prova finale di verifica, secondo le modalità previste dalla legge.

I corsi sono programmati per 1500 docenti delle classi di concorso di cui all'articolo 1 della presente Convenzione.

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