Nota 04.10.2013, prot. n. 5426
Contratto a tempo determinato - Intervalli temporali.
Sono pervenuti a questo Ministero una serie di quesiti in ordine ai profili interpretativi della disposizione di cui all'articolo 7 comma 1 lettera c) del D.L 76/2013 convertito dalla Legge 99/2013 sostitutivo dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 368/2001 in materia di intervalli temporali tra due contratti a termine.
Più specificatamente si chiede se gli accordi stipulati da parte della contrattazione collettiva anche aziendale che avevano ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni in deroga alla precedente formulazione del predetto articolo 5 comma 3 che prevedeva una durata "ordinaria" di 60 e 90 giorni dei citati intervalli - conservino ancora la loro efficacia o siano stati superati dal nuovo dettato normativo.
Al riguardo si precisa che i predetti accordi vanno necessariamente contestualizzati nel quadro normativo previgente, che aveva allungato notevolmente la durata degli intervalli fra due contratti a termine e sono intervenuti a "flessibilizzare" la disciplina al momento vigente entro i limiti legali consentiti e cioè di 20 e 30 giorni in relazione alla durata infrasemestrale o ultrasemestrale dei relativi contratti.
Appare però evidente che tale regolamentazione contrattuale, allora di miglior favore, appare oggi superata a seguito del più recente intervento normativo che ha ridotto "in via ordinaria" lo spazio temporale tra due contratti a 10 e 20 giorni, superando - e in qualche modo "vanificando" - gli interventi di flessibilizzazione già posti in essere ed inevitabilmente legati a minimi di durata legale dell'interruzione (20 e 30 giorni) superiori agli attuali periodi normativamente previsti.
Quanto invece agli accordi collettivi stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del D.L 76/2013 convertito dalla Legge 99/2013, questi ultimi potranno validamente prevedere una riduzione o addirittura un azzeramento dei predetti intervalli di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina pattizia con effetti "n
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.