Nota MIUR 01.10.2013, prot. n. 2085
Personale scolastico in possesso al 31 agosto 2012 dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni dell'art. 24 del DL 201/2011 convertito in L. 214/2011: Dichiarazione di possesso dei requisiti.
Al fine di quantificare gli oneri derivanti da un eventuale intervento normativo volto a consentire l'estensione dal 31 dicembre 2011 al 31 agosto 2012 del termine finale per il possesso dei requisiti pensionistici previgenti le disposizioni dell'art. 24 del d.l. 201/2011 convertito in legge 214/2011 utili per il diritto a pensione occorre censire la platea dei possibili beneficiari.
Ai sensi dell'art. 59 c. 9 della L. 449/97, i requisiti si intendono raggiunti anche se maturati entro il 31/12/2012.
Coloro i quali siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previgenti la riforma Fornero e volessero manifestare la volontà di cessare dal servizio devono presentare tempestivamente una dichiarazione in cui attestino di aver maturato i requisiti necessari e di volersene avvalere a decorre dal 1/9/2014.
Tale dichiarazione deve essere inoltrata, in forma cartacea, alla segreteria dell'istituto scolastico di servizio o, nel caso di personale collocato fuori ruolo, all'Ufficio Provinciale di propria pertinenza.
I Dirigenti Scolastici presenteranno la dichiarazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento.
Le istituzioni scolastiche, gli Uffici Provinciali o gli Uffici Regionali, provvederanno a verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati e a trasmettere le dichiarazioni di cui sopra al SIDI secondo il modello allegato che potrà essere anche utilizzato come fac-simile per la dichiarazione in oggetto.
I requisiti anagrafici e contributivi sono indicati nella circolare n. 98 del 20 dicembre 2012 nella parte relativa ai "requisiti posseduti al 31 dicembre 2011".
Si ribadisce che tale manifestazione di volontà non ha allo stato attuale valore di istanza di cessazione dal servizio, per la quale occorre la disposizione normativa, ma ha esclusivamente fini conoscitivi.
Occorre precisare che non deve presentare la suddetta dichiarazione il personale docente in esubero già destinatario di tale
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