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Decreto legge 12.09.2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (G.U. 12.09.2013, n. 214)

Capo I - Disposizioni per gli studenti e per le famiglie

Art. 5 - Potenziamento dell'offerta formativa

01. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, al fine di garantirne l'innovazione permanente, l'aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonché l'adeguamento alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi entro dodici mesi dal loro avvio e i relativi risultati sono considerati nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del pri

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