Decreto legge 12.09.2013, n. 104
Capo II - Disposizioni per le scuole
1. Per le necessità di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, a decorrere dall'anno 2014, i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico, di cui al decreto del Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.
2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da «, provinciale» fino a «interregionale.» sono sostituite da «e provinciale.». Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.