IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 12.09.2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (G.U. 12.09.2013, n. 214)

Capo III - Altre disposizioni

Art. 24 - Personale degli enti di ricerca

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, a euro 4 milioni nell'anno 2015, a euro 6 milioni nell'anno 2016, a euro 8 milioni nell'anno 2017 e a euro 10 milioni a partire dall'anno 2018.

2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposte ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo.

3-bis. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'INGV può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finan

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.