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Decreto legge 12.09.2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (G.U. 12.09.2013, n. 214)

Capo III - Altre disposizioni

Art. 25 - Disposizioni tributarie in materia di accisa

1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;

b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;

c) alcol etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.

2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo.

3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) a decorrere dal 1º gennaio 2014:

birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;

prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;

alcol etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2015: 23

birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;

prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;

alcol etilico: euro

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