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Decreto legge 12.09.2013, n. 104

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (G.U. 12.09.2013, n. 214)

Capo III - Altre disposizioni

Art. 27 - Norme finanziarie

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16, commi 1 e 3, 17, commi 1, 8 e 8-bis, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 13,385 milioni di euro per l'anno 2013, a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017 e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26;

b) quanto a 8,717 milioni di euro per l'anno 2014, a 34,868 milioni di euro per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n.92.

c) identica;

d) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma «Istituti di

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