Nota MIUR 20.09.2013, prot. n. 9594
Chiarimenti sulla nota 9416 del 18 settembre 2013 - Messa a disposizione.
Pervengono a questa Direzione Generale quesiti sulla corretta interpretazione della nota di cui all'oggetto e sulla trasparenza e uniformità dei relativi criteri di applicazione.
Si precisa che l'utilizzo di personale specializzato non presente nelle graduatorie di istituto di alcuna provincia è subordinato allo scorrimento delle graduatorie di istituto dei docenti specializzati sul sostegno dell'intera provincia, ivi inclusi coloro che hanno dichiarato il titolo di specializzazione entro il 10 settembre 2013.
Le domande di messa a disposizione devono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell'istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati, secondo il punteggio previsto nelle tabella di valutazione della seconda fascia di istituto, rispetto ai docenti non abilitati, valutati in base alla tabella della terza fascia delle graduatorie di istituto.
Pertanto, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresa gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
Fatte salve le supplenze già conferite, in attesa della pubblicazione degli elenchi secondo le suddette regole per le messe a disposizione, le nomine su posti di sostegno continuano ad essere conferite ai sensi della C.M. 30 agosto 2013 e sono definitive.
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