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Nota MIUR 27.08.2014, prot. n. 8479

Graduatorie di Istituto.

Giungono a questo dipartimento quesiti e segnalazioni in merito a difformità nella valutazione dei titoli inerenti la II e la III fascia delle graduatorie di istituto. Nel rammentare che le tabelle di valutazione dei titoli allegate al Decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308 non sono sovrapponibili, e che dunque è necessario, per ogni graduatoria, fare riferimento alla rispettiva tabella, si forniscono le seguenti precisazioni, con preghiera di una sollecita trasmissione agli Ambiti territoriali e alle istituzioni scolastiche, responsabili della procedura, affinché procedano alle eventuali necessarie correzioni anche preventivamente rispetto a possibili reclami.

 

1. Seconda fascia delle graduatorie di istituto.

1. Si ribadisce che l'inserimento ,nella graduatoria di merito del concorso bandito con DDG 24 settembre 2012, n. 82 non è titolo valido per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto.

2. L'inserimento nella graduatoria di merito del concorso bandito con DDG 24 settembre 2012, n. 82 va invece valutato, nell' ambito della II fascia GI, ai sensi del punto D.2 della tabella di valutazione, come dalla stessa chiaramente esplicitato. L'attribuzione dei 3 punti è limitata alla presenza nella graduatoria di merito in relazione alla specifica classe di concorso o allo specifico posto.

3. Le certificazioni linguistiche presentate devono essere valutate, in ragione di una per ciascuna lingua straniera. Si prende in considerazione la certificazione di livello più elevato conseguita in ciascuna lingua straniera. Si ricorda a tal fine che la procedura consente di rettificare manualmente a SIDI i punteggi parziali proposti dal sistema.

4. Il diploma magistrale è stato riconosciuto quale abilitazione, e va dunque valutato ai sensi del punto D.2 della tabella. L'attribuzione di ulteriori punteggi ai sensi del punto D.1, relativamente alla scuola p

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