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Ordinanza MIUR 28.08.2014, n. 710

Trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e tecnico amministrativo degli Isia e delle Accademie nazionali di danza e arte drammatica.

Art. 5 - Rinuncia

1. L'eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2014, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.

2. Non è ammessa la rinuncia al trasferimento disposto se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

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