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Ordinanza MIUR 28.08.2014, n. 710

Trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e tecnico amministrativo degli Isia e delle Accademie nazionali di danza e arte drammatica.

Art. 6 - Documentazione delle domande

1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda di trasferimento, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002. 1

2.La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall'Istituto di cura.

Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l'Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall'Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.

L'interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 445 del 2000, così come modificato dall'articolo 15 della

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