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Ordinanza MIUR 28.08.2014, n. 710

Trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e tecnico amministrativo degli Isia e delle Accademie nazionali di danza e arte drammatica.

Art. 8 - Adempimenti dei Direttori delle Accademie, dei Conservatori e degli ISIA

1. Il Direttore di ciascuna Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla presente Ordinanza ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l'inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it nella sezione riservata alle istituzioni.

2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e sul predetto sito internet entro la data del 23 settembre 2014, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2014, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda al Direttore dell'istituzione. Quest'ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta, immettendo i relativi dati rettificati sul sito internet. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all'interessato.

3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ai sensi della legge n. 241 del 1990.

4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, ha facoltà di differire l'accesso alla documentazione amministrativa.

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