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Decreto MIUR 01.04.2014, prot. n. 235

Personale docente ed educativo - Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

Art. 2 - Norme relative alla valutazione

1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (allegato 1).

2. Per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal decreto ministeriale n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).

3. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) o il diploma COBASLID. Analogamente, i candidati che abbiano come titolo di accesso l'abilitazione conseguita in uno dei paesi dell'unione europea, formalmente riconosciuta con decreto ministeriale di equipollenza, possono chiedere la rivalutazione del punteggio del suddetto titolo ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia. A tal fine, gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:

1) il possesso di un titolo accademico;

2) formazione professionale di durata biennale, acquisita dopo il percorso accademico;

3) composizione teorica e pratica della formazione;

4) frequenza obbliga

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