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Decreto legge 24.04.2014, n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (G.U. 24.04.2014, n. 95)

Titolo III - Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni

Capo II - Strumenti per favorire l'estinzione dei debiti delle pubbliche amministrazioni

Art. 31 - Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate

1. Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società ed enti partecipati da enti locali, la dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro.

2. L'incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:

a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorn

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