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Decreto legge 24.04.2014, n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (G.U. 24.04.2014, n. 95)

Titolo III - Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni

Capo II - Strumenti per favorire l'estinzione dei debiti delle pubbliche amministrazioni

Art. 36 - Debiti dei Ministeri

1. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, maturati al 31 dicembre 2012, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro nell'anno 2014. Lo somme eventualmente eccedenti sono destinate al pagamento dei debiti della stessa specie, maturati successivamente alla predetta data.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 300 milioni per l'anno 2014, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto. Entro il 30 giugno 2014, le amministrazioni possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'elenco dei debiti di cui al presente comma, al fine della attribuzione delle relative risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 luglio 2014, si provvede alla ripartizione delle risorse tra le amministrazioni richiedenti, sulla base di apposita istruttoria sulle partite debitorie al fine della verifica della sussistenza della neutralità in termini di indebitamento netto. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, il predetto fondo è ripartito in proporzione ai debiti assentibili per ciascuna amministrazione.

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