Decreto legge 24.04.2014, n. 66
Titolo III - Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Capo III - Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
1. Per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2018, l'utilizzo delle risorse già disponibili sulle rispettive contabilità speciali, come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013. 29
2. Le somme rimaste inutilizzate a seguito degli interventi di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa e sono versate al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, non convertita in legge.
Comma così modificato da: art. 4, comma 5, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210; art. 1, comma 1, lettera e), L. 27 dicembre 2017, n. 205.
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