Decreto legge 24.04.2014, n. 66
Titolo III - Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Capo III - Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
1. L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:
«Art. 161. - (Certificazioni di bilancio). - 1. I comuni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.
2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Anci e dell'Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.
4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.
5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali d
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